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PERCENTUALE DI PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO E RICICLAGGIO
Abstract:
Nel 2018 la percentuale di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio si attesta al 50,8%, applicando la metodologia 2, e al 45,2% applicando la 4. Con riferimento al periodo 2010-2018 si osserva un aumento dei tassi di riciclaggio di 14,1 punti, considerando la metodologia 2 (percentuale del 36,7% nel 2010) e di 11,2 punti adottando la metodologia 4 (34,0%).
Descrizione:
L'indicatore misura il rapporto tra quantitativi di rifiuti urbani preparati per il riutilizzo o riciclati in un dato anno rispetto ai quantitativi prodotti nello stesso anno, secondo le metodologie di calcolo 2 e 4 stabilite dalla Decisione 2011/753/EU.
Scopo:
Verificare il conseguimento dell'obiettivo di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio dei rifiuti urbani stabilito dalla normativa.
Rilevanza:
È di portata nazionale oppure applicabile a temi ambientali a livello regionale ma di significato nazionale
È in grado di descrivere il trend senza necessariamente fornire una valutazione dello stesso
È semplice, facile da interpretare
Fornisce un quadro rappresentativo delle condizioni ambientali, delle pressioni sull’ambiente o delle risposte della società, anche in relazione agli obiettivi di specifiche normative
Fornisce una base per confronti a livello internazionale
Ha una soglia o un valore di riferimento con il quale poterlo confrontare
Misurabilità:
Aggiornati a intervalli regolari e con procedure affidabili
Facilmente disponibili o resi disponibili a fronte di un ragionevole rapporto costi/benefici
Un’ “adeguata” copertura spaziale
Un’ “idonea” copertura temporale
Solidità:
È basato su standard nazionali/internazionali e sul consenso nazionale/internazionale circa la sua validità
È ben fondato in termini tecnici e scientifici
Presenta attendibilità e affidabilità dei metodi di misura e raccolta dati
Comparabilità nel tempo
Comparabilità nello spazio
Riferimenti normativi:
Direttiva 2008/98/CE
Decisione 2011/753/UE
D.Lgs. n 152/2006
D.Lgs. n. 205/2010
Direttiva 2018/851/UE
Decisione 2019/1004/UE
Decisione 2011/753/UE
D.Lgs. n 152/2006
D.Lgs. n. 205/2010
Direttiva 2018/851/UE
Decisione 2019/1004/UE
Obiettivi fissati dalla normativa:
La Direttiva 2008/98/CE ha inizialmente fissato un target per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani del 50% in peso da conseguirsi entro il 2020. Tale target, stante quanto individuato dall’articolo 11, paragrafo 2, deve applicarsi almeno ai rifiuti di “carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici”.
Detta disposizione è stata recepita da D.Lgs. 205/2010 che ha introdotto gli obiettivi di riciclaggio all’articolo 181 del D.Lgs. 152/2006.
La Decisione 2011/753/UE ha successivamente individuato le modalità di calcolo per la verifica del raggiungimento degli obiettivi, introducendo la possibilità di scegliere tra le seguenti quattro metodologie:
metodologia 1: percentuale di riciclaggio di rifiuti domestici costituiti da carta, metalli, plastica e vetro;
metodologia 2: percentuale di riciclaggio di rifiuti domestici e simili costituiti da carta, metalli, plastica e vetro e altri singoli flussi di rifiuti domestici e simili;
metodologia 3: percentuale di riciclaggio di rifiuti domestici in generale;
metodologia 4: percentuale di riciclaggio di rifiuti urbani.
Nella prima relazione sul monitoraggio dei target effettuata dagli Stati membri nel 2013, in cui doveva essere indicata la metodologia di calcolo prescelta, l’Italia aveva comunicato di aver scelto la seconda metodologia e di estendere l’applicazione della stessa al legno e alla frazione organica.
Con l’emanazione della Direttiva 2018/851/UE, che ha modificato la direttiva quadro sui rifiuti, sono stati introdotti ulteriori obiettivi per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, da conseguirsi entro il 2025 (55%), 2030 (60%) e 2035 (65%). I tre nuovi obiettivi non considerano specifiche frazioni merceologiche ma si applicano all’intero ammontare dei rifiuti urbani.
Per assicurare condizioni uniformi di calcolo dei nuovi obiettivi è stata emanata, in data 7 giugno 2019, la Decisione di esecuzione 2019/1004/UE. Ai fini del monitoraggio dell’obiettivo del 50% al 2020 (articolo 11, paragrafo 2, lettera a) della Direttiva 2008/98/CE) restano in ogni caso valide le precedenti metodologie.
Detta disposizione è stata recepita da D.Lgs. 205/2010 che ha introdotto gli obiettivi di riciclaggio all’articolo 181 del D.Lgs. 152/2006.
La Decisione 2011/753/UE ha successivamente individuato le modalità di calcolo per la verifica del raggiungimento degli obiettivi, introducendo la possibilità di scegliere tra le seguenti quattro metodologie:
metodologia 1: percentuale di riciclaggio di rifiuti domestici costituiti da carta, metalli, plastica e vetro;
metodologia 2: percentuale di riciclaggio di rifiuti domestici e simili costituiti da carta, metalli, plastica e vetro e altri singoli flussi di rifiuti domestici e simili;
metodologia 3: percentuale di riciclaggio di rifiuti domestici in generale;
metodologia 4: percentuale di riciclaggio di rifiuti urbani.
Nella prima relazione sul monitoraggio dei target effettuata dagli Stati membri nel 2013, in cui doveva essere indicata la metodologia di calcolo prescelta, l’Italia aveva comunicato di aver scelto la seconda metodologia e di estendere l’applicazione della stessa al legno e alla frazione organica.
Con l’emanazione della Direttiva 2018/851/UE, che ha modificato la direttiva quadro sui rifiuti, sono stati introdotti ulteriori obiettivi per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, da conseguirsi entro il 2025 (55%), 2030 (60%) e 2035 (65%). I tre nuovi obiettivi non considerano specifiche frazioni merceologiche ma si applicano all’intero ammontare dei rifiuti urbani.
Per assicurare condizioni uniformi di calcolo dei nuovi obiettivi è stata emanata, in data 7 giugno 2019, la Decisione di esecuzione 2019/1004/UE. Ai fini del monitoraggio dell’obiettivo del 50% al 2020 (articolo 11, paragrafo 2, lettera a) della Direttiva 2008/98/CE) restano in ogni caso valide le precedenti metodologie.
DPSIR:
Risposta
Tipologia indicatore:
Performance (tipo B), Efficacia delle politiche (tipo D)
Riferimenti bibliografici:
ISPRA - Rapporto Rifiuti urbani (edizioni varie)
Limitazioni:
L'applicazione delle metodologie di calcolo, soprattutto della metodologia 2, richiede l'utilizzo di procedure di stima (composizione merceologica dei rifiuti urbani, scarti dei processi di trattamento).
Ulteriori azioni:
Approfondire le informazioni sui processi di trattamento dei rifiuti per valutare l'incidenza degli scarti generati dagli stessi. Gli scarti, qualora rilevanti, devono infatti essere esclusi dal calcolo della percentuale di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio. Acquisire una base dati consolidata sulla composizione merceologica media dei rifiuti urbani prodotti nei diversi contesti territoriali.
Frequenza rilevazione dati:
Annuale
Accessibilità dei dati di base:
I dati derivano da elaborazioni e stime condotte a partire dalle informazioni sulla produzione, raccolta e gestione dei rifiuti urbani. Queste ultime sono liberamente consultabili e scaricabili dal sito www.catasto-rifiuti.isprambiente.it.
Fonte dei dati di base:
ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)
Unità di misura:
Percentuale (%)
Descrizione della metodologia di elaborazione:
L'indicatore misura il rapporto tra quantitativi di rifiuti urbani preparati per il riutilizzo o riciclati in un dato anno rispetto ai quantitativi prodotti nello stesso anno, secondo le metodologie di calcolo 2 e 4 stabilite dalla Decisione 2011/753/EU. I dati relativi alle diverse componenti della formula di calcolo sono elaborati attraverso la seguente procedure:
-frazioni provenienti dalla raccolta multimateriale: gli scarti vengono già separati da ISPRA al fine di poter quantificare l’ammontare delle singole frazioni che compongono tale raccolta. Secondo i nuovi criteri di calcolo della produzione e raccolta dei rifiuti urbani individuati dal Decreto 26
maggio 2016, la multimateriale è contabilizzata nel suo complesso, al lordo della quota degli scarti. Nella precedente metodologia applicata da ISPRA questi erano, invece, contabilizzati al di fuori della raccolta. In ogni caso, a prescindere dalle modalità di calcolo applicate per la quantificazione della RD, gli scarti devono essere esclusi ai fini del calcolo degli obiettivi di riciclaggio e pertanto
la multimateriale deve essere considerata al netto di tale componente. A tal riguardo è utile segnalare che anche altre frazioni incluse nel computo della raccolta differenziata dai nuovi criteri di calcolo introdotti dal sopra citato decreto (si vedano, in particolare, i rifiuti da costruzione e demolizione), non contribuiscono, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, al conseguimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani, bensì agli specifici obiettivi previsti per i rifiuti da C&D. Le terre e sabbie provenienti dallo spazzamento dal canto loro, non possono invece contribuire agli obiettivi di cui alla metodologia 2.
- raccolta monomateriale: vengono applicate le distribuzioni percentuali per fascia di qualità attribuite dal CONAI e dai Consorzi di filiera con i relativi scarti. Va rilevato che a ciascuna fascia di qualità indicata dai Consorzi è associato un intervallo entro cui deve rientrare la percentuale di frazione estranea (qui indicata come scarto) o, nel caso della prima fascia di qualità, un valore massimo o, per l'ultima fascia, un valore minimo. Nelle simulazioni sono stati assunti i seguenti valori di riferimento per gli indici di scarto:
• prima fascia di qualità: non disponendo dei dati di dettaglio relativi alle percentuali di scarto, è stato utilizzato un valore dell'indice di scarto costante pari al massimo contenuto di frazione estranea ammissibile per la collocazione del rifiuto nella fascia. Tale assunzione può comportare una parziale sovrastima degli scarti;
• fasce intermedie: non disponendo dei dati di dettaglio relativi alle percentuali di scarto, è stato utilizzato, per ciascuna fascia, un valore dell'indice di scarto costante pari al valore intermedio;
• ultima fascia: non disponendo dei dati di dettaglio relativi alle percentuali di scarto, è stato utilizzato un valore dell'indice di scarto costante, pari al minimo contenuto di frazione estranea ai fini della collocazione del rifiuto nella fascia. Tale assunzione può comportare una parziale sottostima degli scarti.
Nel caso della frazione organica le elaborazioni non sono state effettuate a partire dai dati di raccolta differenziata, bensì utilizzando direttamente i valori relativi dell'input agli impianti di compostaggio e digestione anaerobica al netto degli scarti dei processi di trattamento. Per i RAEE la percentuale a cui è applicato lo scarto (non RAEE), individuato per singolo raggruppamento, si riferisce alla quota indicata dal Centro di Coordinamento. Sono stati, inoltre, computati come riciclati anche i quantitativi provenienti dai processi di trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani indifferenziati destinati ad operazioni di recupero di materia.
Nel caso della metodologia 2, il denominatore dell'equazione è stato costruito utilizzando i valori di composizione merceologica media del rifiuto urbano rilevati da ISPRA.
-frazioni provenienti dalla raccolta multimateriale: gli scarti vengono già separati da ISPRA al fine di poter quantificare l’ammontare delle singole frazioni che compongono tale raccolta. Secondo i nuovi criteri di calcolo della produzione e raccolta dei rifiuti urbani individuati dal Decreto 26
maggio 2016, la multimateriale è contabilizzata nel suo complesso, al lordo della quota degli scarti. Nella precedente metodologia applicata da ISPRA questi erano, invece, contabilizzati al di fuori della raccolta. In ogni caso, a prescindere dalle modalità di calcolo applicate per la quantificazione della RD, gli scarti devono essere esclusi ai fini del calcolo degli obiettivi di riciclaggio e pertanto
la multimateriale deve essere considerata al netto di tale componente. A tal riguardo è utile segnalare che anche altre frazioni incluse nel computo della raccolta differenziata dai nuovi criteri di calcolo introdotti dal sopra citato decreto (si vedano, in particolare, i rifiuti da costruzione e demolizione), non contribuiscono, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, al conseguimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani, bensì agli specifici obiettivi previsti per i rifiuti da C&D. Le terre e sabbie provenienti dallo spazzamento dal canto loro, non possono invece contribuire agli obiettivi di cui alla metodologia 2.
- raccolta monomateriale: vengono applicate le distribuzioni percentuali per fascia di qualità attribuite dal CONAI e dai Consorzi di filiera con i relativi scarti. Va rilevato che a ciascuna fascia di qualità indicata dai Consorzi è associato un intervallo entro cui deve rientrare la percentuale di frazione estranea (qui indicata come scarto) o, nel caso della prima fascia di qualità, un valore massimo o, per l'ultima fascia, un valore minimo. Nelle simulazioni sono stati assunti i seguenti valori di riferimento per gli indici di scarto:
• prima fascia di qualità: non disponendo dei dati di dettaglio relativi alle percentuali di scarto, è stato utilizzato un valore dell'indice di scarto costante pari al massimo contenuto di frazione estranea ammissibile per la collocazione del rifiuto nella fascia. Tale assunzione può comportare una parziale sovrastima degli scarti;
• fasce intermedie: non disponendo dei dati di dettaglio relativi alle percentuali di scarto, è stato utilizzato, per ciascuna fascia, un valore dell'indice di scarto costante pari al valore intermedio;
• ultima fascia: non disponendo dei dati di dettaglio relativi alle percentuali di scarto, è stato utilizzato un valore dell'indice di scarto costante, pari al minimo contenuto di frazione estranea ai fini della collocazione del rifiuto nella fascia. Tale assunzione può comportare una parziale sottostima degli scarti.
Nel caso della frazione organica le elaborazioni non sono state effettuate a partire dai dati di raccolta differenziata, bensì utilizzando direttamente i valori relativi dell'input agli impianti di compostaggio e digestione anaerobica al netto degli scarti dei processi di trattamento. Per i RAEE la percentuale a cui è applicato lo scarto (non RAEE), individuato per singolo raggruppamento, si riferisce alla quota indicata dal Centro di Coordinamento. Sono stati, inoltre, computati come riciclati anche i quantitativi provenienti dai processi di trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani indifferenziati destinati ad operazioni di recupero di materia.
Nel caso della metodologia 2, il denominatore dell'equazione è stato costruito utilizzando i valori di composizione merceologica media del rifiuto urbano rilevati da ISPRA.
Core set:
Resource Efficiency Scoreboard
7EAP - Dati sull'ambiente
SDGs Indicators
Tipo rappresentazione:
Grafico
Tabella
Periodicità di aggiornamento:
Annuale
Copertura spaziale:
nazionale
Copertura temporale:
2010-2018
Per quanto riguarda la rilevanza, l’indicatore risponde a precise domande di informazione (obiettivo: massimizzazione del recupero di materia). Nel caso dell’accuratezza e della comparabilità nel tempo, i dati vengono raccolti secondo modalità comuni, a livello nazionale, e validati secondo metodologie condivise. |
Stato:
Medio
Trend:
Positivo
Descrizione dello stato e trend:
L'obiettivo al 2020 (50%) è stato conseguito applicando la metodologia 2, che prende in considerazione solo alcune frazioni merceologiche (carta e cartone, vetro, plastica, metallo, legno e frazione organica). A partire dal 2021, tuttavia, tale approccio non potrà essere più utilizzato e dovrà essere applicata un'unica metodologia che dovrà prendere in considerazione tutte le frazioni che compongono i rifiuti urbani. Sulla base di tale metodologia unica l'obiettivo non è ancora conseguito.
Il trend è positivo ma, pur riscontrandosi un progressivo aumento dei tassi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani, è richiesto un ulteriore incremento al fine di conseguire i nuovi obiettivi e limitare il divario tra quantitativi di rifiuti raccolti in modo differenziato e quantitativi riciclati.
Il trend è positivo ma, pur riscontrandosi un progressivo aumento dei tassi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani, è richiesto un ulteriore incremento al fine di conseguire i nuovi obiettivi e limitare il divario tra quantitativi di rifiuti raccolti in modo differenziato e quantitativi riciclati.
Commenti:
Nel 2018, la percentuale di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, calcolata secondo l’approccio metodologico precedentemente descritto, si attesta al 50,8% e quindi al di sopra dell’obiettivo se si applica la metodologia 2 e al 45,2%% applicando la metodologia 4 (Figura 1). La ripartizione del quantitativo avviato a riciclaggio per frazione merceologica (Figura 2) mostra che il 40,8% è costituito dalla frazione organica (41,3% nel 2017) e il 25,9% da carta e cartone. Il vetro rappresenta il 16,3% del totale riciclato, il legno il 6,8% e la plastica il 5%.
Allegati:
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