Descrizione 1
Anna Cacciuni, Caterina D'Anna
L'indicatore, che rappresenta il numero di determinazioni direttoriali di Verifiche di Assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale (VAV) di competenza statale emanate annualmente dal MASE, fornisce la risposta della Pubblica amministrazione centrale riguardo ai processi decisionali relativi alle valutazioni ambientali. Dal 2004 al 2024 le determinazioni di non assoggettabilità a VIA sono state 678 mentre quelle negative, cioè di assoggettabilità a VIA, sono state 155 e la procedura di verifica si è conclusa con determinazione direttoriale di non assoggettabilità a VIA nell'80% dei casi.
L'indicatore rappresenta il numero di determinazioni direttoriali di Verifiche di Assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale (VAV) di competenza statale, emanate annualmente dal MASE.
Fornire la risposta della Pubblica amministrazione centrale riguardo ai processi decisionali relativi alle valutazioni ambientali.
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
D.Lgs. n. 104 del 2017
DL 34/2020 convertito con Legge 77/2020
DL 76/2020 convertito con Legge 120/2020
DL 77/2021 Decreto Semplificazioni convertito in Legge n. 29 luglio 2021, n. 108
DL 92/2021 Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport
Legge n. 25 del 2022
legge n. 91 del 2022
Legge n. 6 del 2023
Decreto-legge n. 13 del 2023
Descrizione 2
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Qualificazione dati
MASE (Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica)
Nazionale
2004-2024
Qualificazione indicatore
Sono state raccolte e analizzate le determinazioni direttoriali di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di competenza statale, emanate annualmente dal MASE. Partendo dalle determinazioni direttoriali pubblicate sul sito del MASE, sono stati elaborati i dati relativi al numero totale delle determinazioni direttoriali di non assoggettabilità a VIA, di assoggettabilità a VIA ed archiviate per ogni anno.
Nel 2023 e 2024, le determinazioni direttoriali di non assoggettabilità a VIA in media sono state 61, mentre quelle negative, cioè di assoggettabilità a VIA, sono state 11, numero superiore alla media del periodo che va dal 1989 al 2022 (Tabella 1). Si evidenzia, quindi, un aumento di determinazioni direttoriali per verifica di non assoggettabilità a VIA emanate, che confermano il trend degli ultimi cinque anni, indicando una maggiore attenzione allo sviluppo sostenibile ed economico del paese.
Dal 2004 al 2024, su un esame di 852 procedimenti di assoggettabilità a VIA, le determinazioni direttoriali di non assoggettabilità a VIA sono state 678, mentre quelle negative, cioè di assoggettabilità a VIA, sono state 155 (Tabella 1 e Figura 1). Tuttavia, appare evidente un aumento del numero di determinazioni direttoriali per verifica di assoggettabilità effettuate soprattutto dal 2018 al 2024 sempre ampiamente superiori alla media di determinazioni direttoriali effettuate nell’intero periodo considerato (2004-2024). Tale aumento certifica una maggiore consapevolezza ai temi ambientali.
Dati
Tabella 1: Numero totale di determinazioni direttoriali di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale (da non assoggetare a VIA, da assoggettare a VIA ed archiviate)
Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MASE
1 Vengono considerate le determinazioni direttoriali di non assogettabilità a VIA positive e parzialmente positive fino al 2017. Dall'entrata in vigore del D.Lgs. 104/2017 le determinazioni "parzialmente positive" non sono più esistenti.
Tabella 2: Numero di determinazioni direttoriali di verifica di assoggettabilità a VIA (da non assoggettare a VIA) per tipologia d'opera
Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MASE
a Non più soggetto a procedura statale dall'entrata in vigore del D.Lgs 4/2008
Figura 1: Deterimazioni direttoriali di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale (Da non assoggettare a VIA, Da assoggettare a VIA ed archiviate)
Elaborazione ISPRA su dati MASE
Figura 2: Ripartizione per esito delle detrminazioni direttoriali di assoggettabilità a VIA di competenza statale 2004- 2024
Elaborazione ISPRA su dati MASE
Figura 3: Ripartizione delle determinazioni direttoriali di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale per tipologia d'opera 2004-2024
Elaborazione ISPRA su dati MASE
L’informazione “numero di determinazioni per tipologia di opera” permette di conoscere quali e quante sono le opere sottoposte a verifica di assoggettabilità che hanno avuto come esito la non assoggettabilità alla VIA. Dal 2004 al 2024, la procedura di verifica si è conclusa con determinazione direttoriale di non assoggettabilità a VIA nel 80% dei casi. La classificazione adottata per le tipologie di opere (Tabella 2) fa riferimento alle categorie dell’Allegato II e II bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in analogia a quanto disposto per i “Provvedimenti VIA”. La tipologia delle opere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA ha subito delle variazioni nel corso degli anni in funzione dell’adeguamento legislativo alle direttive europee in materia. Con le modifiche introdotte dal D.Lgs.104/2017 è stata effettuata una profonda revisione degli Allegati II, III e IV, riportanti le tipologie progettuali da sottoporre alle diverse procedure di VIA, con estensione delle competenze statali su progetti precedentemente attribuiti alle regioni (prevalentemente impianti energetici e infrastrutture) e individuazione di alcuni progetti, precedentemente assegnati alle regioni e riportati in Allegato II bis, per i quali è prevista la verifica di assoggettabilità statale (art. 7-bis). Ad oggi sono sottoposti a VIA nazionale i progetti dell’Allegato II alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA nazionale i progetti dell’Allegato II-bis. Sono invece sottoposti a VIA regionale i progetti dell’Allegato III e a verifica di assoggettabilità a VIA regionale i progetti dell’Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006. Gli impianti relativi ai rifiuti non sono, invece, più sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA già dall’entrata in vigore del D.Lgs. 4/2008, che modificava la parte II del D.Lgs. 152/2006. In relazione alla tipologia d’opera, nel periodo in esame, le determinazioni direttoriali di non assoggettabilità a VIA per interventi di modifica/ampliamento, sono state: 142 (21%) di centrali termoelettriche, 136 (20%) di opere portuali, 97 (14%) di strade/autostrade, 42 (6%) di progetti di raffinerie e gassificazione, 38 progetti (6%) di elettrodotti, 36 progetti (5%) di gasdotti, 35 (5%), di prospezione/ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare, e, infine, 152 progetti (22%) in Altre (Impianti chimici integrati, Tronchi ferroviari, Terminali marittimi, Aeroporti, Dighe e invasi/ sistemazioni idrauliche, Bonifica di siti inquinati/impianti nucleari, Rifiuti, Interporti, Stoccaggio di gas in serbatoi sotterranei naturali, Impianti idroelettrici, Piani regolatori portuali, Impianto eolico off-shore, Permesso di ricerca minerario). (Figura 3). Considerando solamente il 2020, 2021, 2022, 2023 e il 2024 risultano 83 procedure relative a opere portuali, 63 riguardanti centrali termoelettriche, 46 di modifica riguardanti strade/autostrade, 23 riguardanti gasdotti (Tabella 2).