Descrizione 1
Gabriele Bellabarba, Francesca Sacchetti
Il rumore prodotto dai trasporti, dalle industrie e da altre attività antropiche costituisce uno dei principali problemi ambientali e può provocare diversi disturbi alla popolazione. Per il contenimento dell'inquinamento acustico e quindi la regolamentazione delle sorgenti di rumore, la normativa nazionale sul rumore (LQ 447/95 e decreti attuativi) ha definito, per le diverse tipologie di sorgenti, i valori limite, distinti in limiti per l'ambiente esterno (assoluti di immissione e di emissione), in relazione a quanto disposto dalla classificazione acustica del territorio comunale, e in limiti all'interno degli ambienti abitativi (limiti differenziali di immissione). L'indicatore descrive l'attività di controllo con misurazioni del rispetto dei valori limite vigenti, in ambiente esterno e/o all'interno degli ambienti abitativi, effettuata dalle ARPA/APPA, con distinzione fra le diverse tipologie di sorgenti (attività produttive, attività di servizio e/o commerciali, cantieri e manifestazioni temporanee, infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e portuali). Le sorgenti maggiormente controllate risultano, anche per il 2024, le attività di servizio e/o commerciali (60,6% sul totale delle sorgenti controllate), seguite dalle attività produttive (25,5%). Tra le infrastrutture di trasporto, che rappresentano l'8,4% delle sorgenti controllate, le strade sono quelle più controllate (5,8%).
L'indicatore evidenzia quali sorgenti di rumore risultano maggiormente controllate da parte delle ARPA/APPA e in che misura presentano situazioni di non conformità, attraverso la definizione della percentuale di sorgenti controllate per le quali è stato riscontrato almeno un superamento dei valori limite fissati dalla normativa.
Nella Tabella C del DPCM 14/11/97 sono individuati i valori limite assoluti di immissione, in funzione delle sei classi acustiche del territorio (I - VI) e dei periodi di riferimento della giornata, diurno (06:00 - 22:00) e notturno (22:00 - 06:00). I valori limite assoluti di immissione sono definiti come i livelli massimi di rumore che possono essere immessi dall'insieme delle sorgenti nell'ambiente esterno, misurati in prossimità dei ricettori. I valori limite di emissione, riferiti invece alle singole sorgenti sonore, sono strutturati in modo del tutto simile a quelli di immissione, ma sono inferiori di 5 dBA. Nel decreto vengono altresì fissati i valori limite differenziali di immissione, che si applicano all'interno degli ambienti abitativi; il criterio differenziale impone nel periodo diurno il rispetto della differenza di 5 dBA tra il rumore ambientale (rumore con presenza della specifica sorgente disturbante) e il rumore residuo (rumore in assenza della specifica sorgente disturbante), differenza che si riduce a 3 dBA durante il periodo notturno; tale criterio non si applica nelle aree di classe VI e alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime, da attività o comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali, da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti a uso comune, limitatamente al disturbo prodotto all'interno dello stesso. Nei comuni in cui non è stato approvato un Piano di classificazione acustica valgono, in via transitoria, i limiti individuati dal DPCM 1 marzo 1991. Per le infrastrutture di trasporto i valori limite di immissione all’interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stesse sono fissati con specifici decreti attuativi, mentre all'esterno delle fasce di pertinenza le infrastrutture di trasporto concorrono al raggiungimento dei valori limite assoluti di immissione di cui alla Tabella C del DPCM 14/11/1997, definiti sul territorio dai comuni nei propri Piani di classificazione acustica. Ad oggi sono stati emanati i seguenti decreti: DM 31/10/97 per il rumore aeroportuale, DPR 18/11/98 n. 459 per il rumore ferroviario e DPR 30/03/2004 n. 142 per il rumore stradale; mentre non è stato ancora emanato il decreto che individua limiti per le infrastrutture portuali (in assenza dei quali valgono i limiti previsti dalla classificazione acustica del territorio).
Descrizione 2
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I dati raccolti sono relativi unicamente alle attività di controllo effettuate dalle ARPA/APPA attraverso misurazioni fonometriche.
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Qualificazione dati
ARPA/APPA (Agenzie Regionali e delle Province Autonome per la Protezione dell'Ambiente)
ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica)
I dati utilizzati per l'elaborazione dell'indicatore sono presenti nella banca dati Osservatorio Rumore, popolata dai referenti delle ARPA/APPA e consultabile, anche dal pubblico, sul sito https://agentifisici.isprambiente.it/osservatoriorumore_public/home.php
Nazionale, Regionale (19/20)
2000-2003; 2006-2024
Qualificazione indicatore
L'indicatore evidenzia la ripartizione percentuale delle sorgenti oggetto di controllo nelle diverse tipologie (attività/infrastrutture) e la percentuale di sorgenti per cui è stato riscontrato un superamento dei limiti normativi, valutata come rapporto del numero di sorgenti controllate per cui si è evidenziato un superamento sul totale delle sorgenti controllate, distinta per tipologia di sorgente. L’indicatore riporta anche il numero di sorgenti controllate su 100.000 abitanti.
Dai dati disponibili, nel 2024 sono state controllate da parte delle ARPA/APPA 1.535 sorgenti di rumore (Tabella 1), di cui 1.443 controllate a seguito di esposto; nel 45,1% delle sorgenti controllate è stato rilevato almeno un superamento dei limiti normativi, che evidenzia come l'inquinamento acustico sia un problema ambientale non trascurabile (Figura 4).
Analizzando l'incidenza sul territorio nazionale (Figura 3), si evince che sono state controllate 2,6 sorgenti su 100.000 abitanti; su 1,2 sorgenti controllate (ogni 100.000 abitanti) è stato riscontrato almeno un superamento dei limiti normativi, incidenza inferiore rispetto a quella riscontrata nel 2023 (1,6 sorgenti controllate con superamento ogni 100.000 abitanti).
Nel 2024, la percentuale delle sorgenti per le quali è stato rilevato almeno un superamento dei limiti normativi è ancora significativa (45,1%), inferiore a quella riscontrata nel 2023 (-8,8 punti percentuali rispetto al 2023), ma comparabile con quella del 2022 (45,4%).
L'incidenza sul territorio delle sorgenti controllate su 100.000 abitanti nel 2024, pari a 2,6, è inferiore a quella del 2023 (3,0), ma in linea con quella rilevata nel 2022 e nel 2021 (2,6)
Dati
Tabella 1: Numero di sorgenti controllate per regione/provincia autonoma
Fonte: Elaborazione ISPRA su dati ARPA/APPA
Tabella 2: Percentuale di sorgenti controllate per le quali si è riscontrato un superamento dei limiti (2024)
Fonte: Elaborazione ISPRA su dati ARPA/APPA
Anche nel 2024 le attività di servizio e/o commerciali, in linea con quanto riscontrato negli anni passati, sono le sorgenti maggiormente controllate, pari al 60,6%, seguite dalle attività produttive (25,5%). Tra le infrastrutture di trasporto, che rappresentano l'8,4% delle sorgenti controllate, le strade, come negli anni passati, sono le infrastrutture più controllate (5,8% sul totale) (Figura 1).
L'attività di controllo viene eseguita principalmente a seguito di segnalazione/esposto da parte dei cittadini, rappresentando nel 2024 globalmente il 94% delle sorgenti controllate (1.443). Le attività di servizio e/o commerciali sono anche le sorgenti per le quali si rileva la più elevata percentuale di superamenti dei limiti normativi, pari al 53,4%, seguite dalle infrastrutture stradali (36 %) e dalle attività produttive (35,3%); superamenti significativi si riscontrano altresì per le infrastrutture stradali (29,4%) e per le attività temporanee (24,7%). (Tabella 2 - Figura 2).
Nel 2024 si segnala un'incidenza sul territorio nazionale di 2,6 sorgenti controllate su 100.000 abitanti e per 1,2 sorgenti controllate (ogni 100.000 abitanti) è stato riscontrato almeno un superamento dei limiti normativi. Le Regioni in cui l'incidenza delle sorgenti controllate risulta superiore al dato medio nazionale sono: Valle d'Aosta (7,3), Umbria (5,8), Emilia-Romagna (5,6), Calabria (3,8), Piemonte (3,5), Provincia di Trento (3,3), Lazio (3,2) e Lombardia (2,9); mentre quelle con valori significativamente inferiori sono Puglia (0,3), Campania (1,1), Marche (1,4) e Abruzzo (1,8) (Figura 3).
Non sono pervenuti i dati relativi alla regione Sardegna.