Roberto Daffinà, Giovanni Finocchiaro
L'indicatore permette di valutare in quale misura i livelli di tassazione corrispondano ai costi esterni e favoriscano l'uso di prodotti più puliti, per muoversi verso un sistema dei prezzi che incorpori meglio i costi ambientali. In merito alle imposte fiscali applicate negli Stati europei, l’Italia, a maggio 2026, risulta nella terza fascia per la benzina (incidenza pari al 50%) e al primo posto per il gasolio auto (incidenza pari al 47%). La benzina viene tassata al 53% da Grecia, Finlandia e Olanda e al 52% da Estonia e Irlanda. La media dell’unione europea per la benzina è al 46% mentre per il gasolio è il 40%.
Le informazioni fornite dall’indicatore non sono direttamente relazionabili alla situazione ambientale, tuttavia l'indicatore è un indicatore del sistema TERM (Transport and Environment Reporting Mechanism), creato dall’Agenzia Europea dell’Ambiente e dalla Commissione europea su richiesta del Consiglio europeo di Cardiff del 1998 e misura il prelievo fiscale nei trasporti, che influisce sull'efficacia della politica dei trasporti. Il principale elemento di tassazione è costituito dalle tasse sui carburanti, che sono strettamente correlate alle percorrenze e alle emissioni di anidride carbonica, ma scarsamente relazionate alle principali categorie di costi esterni, ossia agli incidenti e alla congestione.
Valutare in quale misura i livelli di tassazione corrispondano ai costi esterni e favoriscano l'uso di prodotti più puliti, per muoversi verso un sistema dei prezzi che incorpori meglio i costi ambientali.
La tassazione delle infrastrutture è storicamente disciplinata dal D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 7 (e dal successivo D.Lgs. n. 43/2014 di attuazione della Direttiva 2011/76/UE). Tuttavia, il quadro europeo è stato profondamente rinnovato dalla Direttiva (UE) 2022/362 (la nuova Direttiva Eurovignette), che supera i vecchi criteri. Questa direttiva impone il passaggio dai vecchi bolli temporali a pedaggi calcolati sulla distanza e introduce una forte differenziazione delle tariffe basata sulle emissioni di CO2 e sulle prestazioni ambientali dei veicoli pesanti, applicando in modo stringente il principio «chi inquina paga» per internalizzare i costi esterni dell'inquinamento atmosferico e acustico.
La disciplina delle accise è contenuta nel Testo Unico di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA). Nel tempo, oltre ai recepimenti delle Direttive 2003/96/CE e 2008/118/CE, il TUA è stato oggetto di una profonda e strutturale riscrittura a opera del Decreto Legislativo 28 marzo 2025, n. 43 (Riforma delle Accise). Questa riforma ha digitalizzato e semplificato gli adempimenti, modificato il momento impositivo per l'energia elettrica basandolo sui consumi effettivi, ridefinito le categorie d'uso del gas naturale (ora diviso tra "domestico" e "non domestico") e introdotto la qualifica di SOAC (Soggetto Obbligato Accreditato) per gli operatori ad alta affidabilità fiscale.
In merito alle accise sui carburanti, oltre al continuo monitoraggio per il riallineamento delle aliquote (tra cui il progressivo allineamento tra gasolio e benzina richiesto dai vincoli ambientali), resta ferma la facoltà delle Regioni di deliberare aumenti dell'imposta regionale sulla benzina (IRBA) per fronteggiare stati di emergenza. Il sistema di tassazione dell’energia continua infatti a declinare una duplice funzione: da un lato, stabilizzatore dei conti pubblici e strumento di finanziamento straordinario per le emergenze (come nei passati interventi della Legge n. 122/2012 e della Legge n. 98/2013); dall'altro, leva fiscale per orientare i consumatori verso prodotti a minor impatto ambientale, in sinergia con i nuovi sistemi europei di penalizzazione delle emissioni (come l'estensione del sistema ETS2 ai carburanti per il trasporto stradale).
Per la fiscalità dei biocarburanti si veda l’indicatore “Diffusione di carburanti alternativi”.
Obiettivi fissati dalla normativa:
La normativa vigente – sia italiana che europea – prevede obiettivi molto specifici che stanno guidando una riforma strutturale della fiscalità dei trasporti. L'obiettivo di fondo non è più soltanto quello di "fare cassa" per lo Stato, ma di utilizzare le tasse come leva ambientale per la transizione ecologica, applicando il principio europeo del "chi inquina paga".
Questi obiettivi sono fissati da tre grandi pilastri normativi e strategici legati al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, alle Direttive Europee "Eurovignette" e alla normativa fiscale sui rimborsi.
Il PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima) è il documento programmatico con cui l'Italia recepisce i target europei al 2030. In materia di trasporti e fiscalità prevede il riallineamento delle accise fossili con il progressivo azzeramento dei cosiddetti Sussidi Ambientalmente Dannosi (SAD). L'obiettivo è eliminare il vantaggio fiscale storico dei carburanti più inquinanti. L'avvio del riallineamento delle accise tra benzina e gasolio (introdotto con il D.Lgs. n. 43/2025) risponde esattamente a questo mandato. Il raggiungimento dei target di decarbonizzazione: L'Italia deve ridurre le emissioni nei settori non-ETS (tra cui i trasporti) del 43,7% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005. La fiscalità deve disincentivare l'uso dei combustibili tradizionali a favore dei vettori elettrici e dei biocarburanti avanzati (come l'HVO certificato, che infatti gode di un regime fiscale protetto).
La riforma della Direttiva UE 2022/362 stabilisce obiettivi chiarissimi per la fiscalità stradale, in particolare per i veicoli pesanti: pedaggi legati alle emissioni di CO2 nei quali gli Stati membri devono variare i diritti di utenza (pedaggi e vignet) in base alla classe di emissione di anidride carbonica del mezzo. Chi usa veicoli a zero emissioni (elettrici o a idrogeno) deve ottenere uno sconto sul pedaggio compreso tra il 50% e il 75%. Inoltre la normativa impone di inserire nei pedaggi autostradali una quota fissa legata al costo dell'inquinamento atmosferico e acustico generato dal mezzo, obbligando di fatto il settore logistico a rinnovare le flotte.
La normativa fiscale sui rimborsi (come il gasolio commerciale che abbiamo analizzato prima) ha l'obiettivo esplicito di accelerare il ricambio del parco circolante escludendo i veicoli Euro 4 o inferiori dai benefici fiscali, lo Stato usa la leva fiscale per costringere le imprese di autotrasporto a rottamare i mezzi obsoleti. Le nuove regole europee sugli aiuti di Stato nel settore dei trasporti (entrate in vigore nel marzo 2026 con il regolamento TBER) semplificano i bonus fiscali e i sostegni pubblici, ma solo se i fondi sono orientati a soluzioni multimodali (ferrovia + strada) o a mezzi a bassissime emissioni.
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, open data aggiornati settimanalmente
Commissione Europea, open data aggiornati settimanalmente
Unione Petrolifera, Anni vari, Relazione annuale
Una debolezza dell'indicatore risiede nel fatto che si concentra sulla tassazione dei carburanti nel trasporto stradale.
MASE (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), Commissione Europea
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Statistiche dell'energia e rilevazione settimanale prezzo benzina https://sisen.mase.gov.it/dgsaie/
Commissione Europea https://energy.ec.europa.eu/data-and-analysis/weekly-oil-bulletin_en#documents
Nazionale
1996-2026
I dati sono forniti dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica: I prezzi medi sono una media pesata con i consumi mensili.
Il quadro dei prezzi all'inizio di giugno 2026 mette in luce il forte impatto delle cifre sulle tasche dei consumatori a partire dalla benzina che raggiunge un prezzo complessivo di 1.951,51 € per 1.000 litri, pari a circa 1,95 €/l, dove la componente fiscale incide pesantemente con un'accisa di 622,90 € e un'IVA di 351,91 € che lasciano un prezzo netto industriale di 976,70 €. Questa situazione viene superata dal gasolio auto il cui prezzo totale tocca i 2.019,43 € per 1.000 litri, ovvero circa 2,02 €/l, un valore determinato da un netto industriale molto alto pari a 1.082,37 € a cui si sommano una tassazione con un'accisa di 572,90 € e un'IVA di 364,16 €. A chiudere lo scenario si conferma la convenienza del GPL che rimane la scelta più economica a 813,53 € per 1.000 litri, circa 0,81 €/l, un costo contenuto grazie a un'accisa molto bassa di 133,52 € e un'IVA di 146,70 €.
L'analisi dello storico da fine 2023 a giugno 2026 evidenzia dinamiche ben distinte a partire dalla benzina che mostra un trend in forte rialzo a lungo termine pur registrando una frenata recente infatti dopo essere scesa fino a un minimo di circa 1,62 €/l a inizio gennaio 2026 ha intrapreso una scalata rapidissima nei mesi di aprile e maggio sfiorando 1,96 €/l anche se l'ultima settimana del report al 01/06/2026 mostra una leggera inversione di rotta con una variazione negativa di -12,45 € per 1.000 litri. Passando al gasolio si nota un trend volatile e in forte aumento nell'ultimo mese con il diesel che ha vissuto dinamiche altalenanti ma con un'impennata finale evidente dato che tra il 18 maggio e l'1 giugno 2026 è passato da 1.982,73 € a 2.019,43 € registrando nell'ultima settimana un balzo netto di +30,11 €. A chiudere il quadro c'è il GPL che mostra un trend in stabilizzazione o discesa muovendosi in controtendenza rispetto ai carburanti tradizionali poiché dopo aver toccato picchi di oltre 0,84 €/l a metà maggio nell'ultimo periodo ha mostrato variazioni costantemente negative scendendo fino a 0,81 €/l.
I prezzi industriali (prezzi al consumo al netto della componente fiscale) espressi come valori medi dell’anno 2025 sono pari a 0,70 euro/litro per la benzina, 0,73 euro/litro per il gasolio auto e 0,40 euro/litro per il GPL auto. Rispetto all’anno precedente i prezzi industriali registrano riduzioni dell'8% per benzina e gasolio auto e del 2% per il GPL auto. Nel medio/lungo periodo, rispetto al 1997, i prezzi industriali hanno registrato aumenti molto più rilevanti (+168% benzina; +206% gasolio auto; +224% GPL auto). Nel 2025 in Italia il prezzo medio annuale al consumo della benzina senza piombo, pari a 1,73 euro/litro, è composto da 0,72 di accisa più 0,31 di IVA più 0,70 euro /litro di prezzo industriale (Figura 2); il gasolio auto, prezzo al consumo pari a 1,65 euro/litro, è costituito da 0,62 di accisa più 0,30 di IVA e 0,73 euro/litro di prezzo industriale(Figura 3); il GPL auto, invece, 0,15 di accisa, 0,13 di IVA e 0,44 euro/litro di prezzo industriale per un prezzo al consumo pari a 0,72 euro/litro (Figura 4). Pertanto, nel 2025 la componente fiscale sulla benzina è pari 1,03 euro/litro, quella sul gasolio a 0,92 euro/litro mentre sul GPL auto è circa 0,28 euro/litro.
Si ricorda che l’accisa è un’imposta fissa che grava sulla quantità di beni prodotti al netto delle addizionali regionali, mentre l’IVA colpisce il valore dei prodotti soggetti ad accisa e grava sulla stessa accisa. A tal proposito, nel 2025, complessivamente la componente fiscale (somma di accise e IVA) sul prezzo della benzina è di circa il 60% (48% nel 2022 e 75% nel 1998), sul prezzo del gasolio è circa il 56% (42% nel 2022 e 71% nel 1998) mentre sul GPL auto è circa il 39% (32% nel 2022 e 54% nel 1998).
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Per 6 anni dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 2020 è stata in vigore l'Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione (IRBA). in cui le prime Regioni (come il Piemonte, seguito a ruota da molte altre negli anni successivi) hanno approvato le proprie leggi regionali per renderla operativa. Inizialmente pesava per 30 lire al litro (poi portate a un massimo di 50 lire, equivalenti a circa 2,5 centesimi di euro). L'imposta è stata definitivamente abrogata dallo Stato con la Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020), che ha imposto lo stop a partire dal primo giorno dell'anno per chiudere la disputa con l'Unione Europea. Anche se la legge statale copriva quel periodo, non tutte le Regioni l'hanno applicata negli stessi anni. Trattandosi di un'imposta facoltativa, alcune Regioni l'hanno introdotta subito nel 1994, altre l'hanno attivata molto più tardi (come la Puglia nel 2012), mentre alcune regioni non l'hanno mai applicata o l'avevano sospesa prima del 2021 per non penalizzare i distributori locali vicino ai confini regionali.
Relativamente al gasolio per autotrazione utilizzato nel settore del trasporto, hanno diritto a usufruire dei rimborsi degli incrementi dell’aliquota d’accisa disposti dalla normativa vigente:
L'accesso al beneficio è subordinato a una forte limitazione ambientale: sono tassativamente esclusi dal rimborso i consumi di gasolio effettuati da veicoli di categoria Euro 4 o inferiore. Per poter presentare la domanda, i mezzi devono appartenere alla classe ambientale Euro 5 o superiore e la targa del veicolo deve essere obbligatoriamente indicata nella fattura elettronica di acquisto del carburante.
Con riferimento ai consumi più recenti, a seguito della riforma delle aliquote e dei decreti d'urgenza sui prezzi dell'energia, l’entità del beneficio riconoscibile per mille litri di prodotto viene rimodulata e frammentata su base trimestrale dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Nel primo trimestre 2026, ad esempio, la misura del rimborso è pari a € 269,68 per mille litri per il gasolio standard (calcolata sulla base dell'aliquota ordinaria di € 672,90), cifra che scende a € 69,68 nei periodi in cui scattano i tagli temporanei d'urgenza all'accisa alla pompa, mentre per il biocarburante HVO ecosostenibile certificato il beneficio è fissato stabilmente a € 214,18 per mille litri.
Dal 1° gennaio al 18 marzo 2026: È entrato in vigore il D.Lgs. n. 43/2025 sul riallineamento delle aliquote, che ha innalzato l'accisa ordinaria sul gasolio a € 672,90 per mille litri. Per mantenere invariato il costo del gasolio commerciale a carico dei trasportatori, il rimborso è stato alzato alla cifra record di € 269,68 per mille litri.
Dal 19 marzo al 31 marzo 2026: Il governo è intervenuto d'urgenza con il D.L. n. 33/2026 (cd. "Decreto Carburanti") per tagliare i prezzi alla pompa, abbassando l'accisa generale a € 472,90 per mille litri. Di conseguenza, l'Agenzia delle Dogane ha ridotto la quota di rimborso per questi 12 giorni a € 69,68 per mille litri, poiché lo scomputo necessario a raggiungere la tariffa protetta per l'autotrasporto era inferiore.
Dai dati comparativi sulle accise applicate negli Stati dell’Unione Europea, al netto delle temporanee misure di riduzione fiscale introdotte dai singoli governi, l’Italia si conferma stabilmente ai vertici europei per la pressione fiscale sui carburanti, posizionandosi tra i primi tre Paesi membri per incidenza percentuale di tasse (accisa + IVA) sul prezzo finale al consumo sia per la benzina che per il gasolio. Nella figure 5, l’Italia, a maggio 2026, risulta nella terza fascia per la benzina (incidenza pari al 50%) e al primo posto per il gasolio auto (incidenza pari al 47%). La benzina viene tassata al 53% da Grecia, Finlandia e Olanda e al 52% da Estonia e Irlanda. La media, dei paesi dell’Unione Europea, per la benzina è al 46% mentre per il gasolio è il 40%.